1. Il comma 7 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento
2. Il comma 8 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4 del presente articolo, il conducente è soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119».