Art. 2.
(Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti).

      1. Il comma 7 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento

 

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di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con l'arresto fino a tre mesi e con un'ammenda da euro 516 a euro 1.800 e con la sospensione della patente da trenta giorni fino a sei mesi».

      2. Il comma 8 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4 del presente articolo, il conducente è soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119».